PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tutti i posti di sostegno nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia sono determinati contestualmente ai posti comuni nella fase di determinazione dell'organico di diritto.

Art. 2.

      1. Alla copertura dei posti di cui all'articolo 1 si provvede per il 50 per cento mediante concorso per soli titoli a cui accedono gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione richiesto e che hanno ricoperto posti di sostegno nello stesso ordine di scuola per almeno 365 giorni anche in anni scolastici diversi, e, per la restante quota, mediante la nomina di personale specializzato con contratto di lavoro a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico.

Art. 3.

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a determinare le modalità di applicazione della presente legge.